Allegato 2
provvedimento di interdizione ante/post partum. Indicazioni operative.
Tipologia
Delibera
Descrizione estesa
Allo scopo di fornire indicazioni utili ad uniformare l’attività degli Uffici nelle fasi di istruttoria e
valutazione dei procedimenti volti all’emanazione dei provvedimenti di interdizione al lavoro delle lavoratrici
madri, in periodo antecedente e successivo al parto, si forniscono i seguenti chiarimenti.
La base normativa è costituita dalle disposizioni di cui agli artt. 6, 7 e 17 del d.lgs. n. 151/2001 finalizzate
a tutelare la salute della lavoratrice madre e della prole attraverso l’adozione di misure di protezione in
relazione alle condizioni di lavoro e alle mansioni svolte ovvero attraverso l’astensione dal lavoro, nonché
dalle previsioni di natura esecutiva contenute nell’art. 18, commi 7 e 8, del D.P.R. n. 1026/1976 (tuttora
vigente in forza dell’art. 87 del d.lgs. n. 151/2001).
Premessa fondamentale è quanto indicato nella Comunicazione della Commissione delle Comunità
Europee del 05/10/2000 secondo cui: “la gravidanza non è una malattia ma un aspetto della vita quotidiana”
tuttavia “condizioni suscettibili di essere considerate accettabili in situazioni normali possono non esserlo più
durante la gravidanza”, lo stesso dicasi per il periodo dell’allattamento che la normativa tutela fino al VII
mese dopo il parto.
Licenza
In applicazione del principio open by default ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD) e salvo dove diversamente specificato (compresi i contenuti incorporati di ter

